top of page

Fatturazione Elettronica

​

Oggetto: Fatturazione elettronica.

 

Dal prossimo 1° gennaio 2019 entrerà in vigore ai fini fiscali l’obbligo di emissione delle Fatture Elettroniche.

 

L’obbligo della fatturazione elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML, ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio (SdI), così come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera non emessa.

 

​

Per supportare i clienti che vi saranno obbligati, il nostro Studio propone, come indicato di seguito, un software conforme alle direttive del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, per predisporre facilmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile, nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute.

​

Fatture in Cloud è il software che il nostro Studio ha scelto per i propri clienti poiché capace di generare e ricevere, fatture elettroniche (B2B, B2C e PA), preventivi, scadenzario, gestione prima nota, il tutto avendo sotto mano prospetti dettagliati di profitti e costi sia dal computer, che da smartphone e tablet Android e iOS.

Il nostro studio ha stipulato una convenzione con la software house Teamsystem (azienda leader fornitrice da anni del nostro gestionale contabile), con la quale sarà possibile acquistare il software di fatturazione elettronica per il 2019.

 

Di seguito si fornisce un glossario inerente la Fatturazione Elettronica.

 

Per qualsiasi altra informazione, e per organizzarci in merito alla fatturazione elettronica delle Vostre aziende, lo studio è a vostra completa disposizione.

 

Cordiali saluti e buon lavoro.

​

​

Gent.mi clienti

BREVI NOTE SUI TERMINI USATI

​

Fattura Elettronica: consiste in un file in formato XML (Extensible Markup Language) – si tratta di un formato che non permette in alcun modo di modificare il contenuto della fattura. E’ quindi un linguaggio irreversibile.

​

Soggetti esclusi dalla F.E.: la fattura continuerà ad essere emessa in formato cartacea dai soggetti che operano in “regime di vantaggio” o sono “forfettari” e per le operazioni INTRACOMUNITARIE o IMPORT-EXPORT.

​

SDI (Sistema di Interscambio): si tratta di un portale software gestito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la propria software house SOGEI mediante il quale tutte le fatture elettroniche devono transitare sia in fase di emissione che di ricezione. In altri termini poiché l’Agenzia delle Entrate avrà la funzione di “smistamento delle fatture” sarà in grado di conoscere in tempo reale tutte le transazioni scambiate tra gli operatori economici residenti.

​

Formazione delle F.E.: si tratta di compilare il documento (non più in forma cartacea) ma in forma digitale (ci sono appositi software che consentono la compilazione del documento che al termine viene trasformato in formato XML).

​

Trasmissione della F.E. allo SDI: la trasmissione della fattura allo SDI può avvenire (1) via PEC (2) con apposito software installato sul computer (3) con apposita app (utilizzabile mediante apposite credenziali rilasciate da Fiscononline/Entratel) (4) sistema di cooperazione applicata web service (5) sistema che consente la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP). Per i sistemi 4 e 5 è necessaria un preventivo accreditamento con l’Agenzia delle Entrate ed è consigliabile per chi gestisce moltissimi documenti.

​

Emissione della F.E.: la fattura si considera emessa se a seguito dell’invio del documento allo SDI questi, dopo un controllo di regolarità del documento, la invia al soggetto destinatario. Lo SDI rilascia al soggetto emittente una ricevuta che attesta sia il buon esito del controllo che del recapito al destinatario. La data di emissione è quella indicata nell’apposito spazio “Data Fattura” che deve corrispondere al momento in cui il cedente/committente è obbligato ad emettere la fattura ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/72 (in questo senso nulla cambia rispetto alla fattura cartacea). Lo SDI consegna una ricevuta che attesta il buon esito del controllo nonché del recapito della fattura al destinatario ovvero della messa a disposizione della fattura.

​

Nel caso in cui all’esito del controllo, il documento dovesse risultare irregolare (ad esempio è sbagliata la partita IVA del destinatario) lo SDI entro 5 giorni dall’invio comunica all’emittente la “ricevuta di scarto”. Attenzione che in questo caso la fattura non si considera emessa.

​

Recapito della F.E. al destinatario: lo SDI una volta effettuati i controlli della fattura emessa ed inviata dall’emittente, trasmette il documento al destinatario mediante i seguenti canali: (1) via PEC (2) sistema di cooperazione applicata web service (3) sistema che consente la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP). Per i sistemi 2 e 3 è necessaria un preventivo accreditamento con l’Agenzia delle Entrate ed è consigliabile per chi gestisce moltissimi documenti.

​

 

Mancato recapito della fattura al destinatario: può verificarsi che pur in presenza del buon esito della trasmissione della F.E. allo SDI questi comunichi all’emittente di non essere riuscito a recapitare il documento al destinatario (ad esempio perché ha l’indirizzo PEC non più valido). Lo SDI posteggia la fattura in apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate e comunica al soggetto emittente che la F.E. non è stata recapitata. In tal caso il soggetto emittente deve comunicare immediatamente al destinatario che la F.E. è stata messa a sua disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Data di ricevimento della fattura: è una data importante in quanto da tale momento può essere esercitato il diritto di detrazione dell’IVA. La data è quella attestata dallo SDI come data di ricezione. Nel caso di mancato recapito e di posteggio della F.E. nel sito dell’Agenzia delle Entrate la data di ricezione è quella di “presa visione” del documento dal sito. 

​

Indirizzo telematico: è possibile registrarsi allo SDI per ottenere un “indirizzo telematico” ove ricevere le F.E.. In concreto si tratta di abbinare alla propria partita IVA un indirizzo PEC oppure un “codice destinatario” (questo nel caso di invio del file della F.E. su canale web service o FTP).

​

QR Code (Quick Response Code): l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio che consente la generazione di un codice a barre bidimensionale < QR Code > che consentirà ai soggetti che devono emettere le F.E. di acquisire in modo automatico le informazioni anagrafiche e il relativo indirizzo telematico scelto dai propri clienti. Tale codice potrà essere esibito tramite smartphone, tablet o cu carta.   

​

FatturAE: si tratta di un servizio messo a disposizione dalla’Agenzia delle Entrate per i soggetti IVA i quali tramite il proprio smartphone o tablet possono predisporre ed inviare allo SDI le F.E. acquisendo tramite il QR-Code le informazioni anagrafiche del cliente con partita IVA.

​

bottom of page